
Carta di soggiorno per cittadini stranieri extracomunitari
Carta di soggiorno per cittadini stranieri extracomunitari
I cittadini stranieri possono presentare la richiesta di rilascio della carta di soggiorno presso gli uffici postali abilitati, compilando l’apposito modulo.
Presso gli uffici postali sono in distribuzione i kit per la presentazione delle domande di rilascio / rinnovo dei documenti di soggiorno. Quelli per i cittadini stranieri non comunitari sono distinti da una banda gialla.
La carta di soggiorno può essere rilasciata solo se il richiedente:
- è regolarmente soggiornante da almeno 6 anni
- è titolare, all’atto della richiesta, di un permesso di soggiorno che consenta un numero non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi se l’attività pastorale è a tempo indeterminato)
- ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi
- non è stato condannato, o rinviato a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.
Oltre alla richiesta, l’interessato deve produrre:
- copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità
- copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale
- certificazione attestante il luogo o i luoghi in cui ha soggiornato in Italia negli ultimi sei anni
- certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso
- 4 fotografie.
La carta di soggiorno è a tempo indeterminato. E’ revocata in caso di condanna per uno dei reati indicati in precedenza. E’ valida come documento di identificazione per non oltre 5 anni dal rilascio. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell’interessato, allegando nuove foto.
Il titolare della carta di soggiorno può:
- fare ingresso in Italia in esenzione di visto
- accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione
- esercitare l’elettorato
I titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale, al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Ulteriori informazioni e assistenza
La richiesta di carta di soggiorno può essere presentata anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi. In tal caso, occorre allegare anche:
- la documentazione attestante il rapporto di parentela. I documenti anagrafici provenienti dall’estero devono essere tradotti, legalizzati e validati dalla autorità consolare italiana nel paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero. La documentazione anagrafica non è richiesta qualora il figlio minore abbia già fatto ingresso in Italia con un visto per ricongiungimento familiare.
- la disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell’edilizia residenziale. L’ idoneità è dimostrata mediante l’attestazione dell’ufficio comunale o l’emissione di certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’unità sanitaria locale competente.
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Per maggiori dettagli visita
la pagina di Portale Immigrazioni sulla carta di soggiorno per stranieri.
Per ulteriori informazioni generali sulle pratiche chiama il numero gratuito dell’Anci 800309309, attivo 24 ore su 24.

