Cerca nel sito

Ravvedimento operoso

Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, dandone comunicazione all'Ufficio, di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue:

-se il versamento avviene entro 14 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari si deve versare un importo comprensivo di imposta, con sanzione del 0,20% al giorno ed interessi;
-se il versamento avviene entro 30 gg dalla scadenza, l'importo della sanzione da versare sarà pari al 3% dell'imposta, più interessi;
-se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% ed interessi.
Gli interessi dovuti sono del 1% su base annua dal 01/01/2010 al 31/12/2010, del 1,50% dal 01/01/2011 al 31/12/2011 e del 2,5%, sempre su base annua, a partire dal 01/01/2012.
In tutti i casi di ravvedimento, barrare l'apposita casella sul bollettino.

Per una maggiore corrispondenza fra il ravvedimento operoso e la posizione del contribuente, si richiede di inviare all'Ufficio Tributi il Prospetto di liquidazione del ravvedimento operoso sottoriportato con fotocopia dell'avvenuto versamento.

Interessi = Importo imposta X n.giorni X tasso applicato / 36500